Italian Court dismisses appeal for tax crimes due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Lomi Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lomi argued that the lower court's evaluation of witness testimonies and documentary evidence was illogical and lacked sufficient proof. The court rejected this because the appeal failed to provide a precise, point-by-point comparison with the specific reasoning used in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, requiring the appellant to specifically refute the lower court's articulated arguments rather than merely stating they are erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMI ROBERTO nato a LIVORNO il 12/07/1939 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Lomi Roberto imputato in ordine a reati tributari, è inammissibile. Tale è la censura dedotta con il primo motivo per vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, secondo cui le dichiarazioni della teste Michelini sarebbero state interpretate in maniera inaccettabile, senza che sulle stesse si possa basare la condanna.
Eguali considerazioni si propongono circa la valutazione della testimonianza di Vastano e si esclude che possano consolidare la motivazione le dichiarazioni del teste Fiocca che riferirebbe elementi presuntivi e privi di valore. Si sostiene altresì la inadeguatezza probatoria della documentazione, copiosa, acquisita in assenza della verifica dei singoli elementi contabili. Si premette allora che sono inammissibili i motivi di ricorso «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Nel caso di specie:
1) manca ogni puntuale confronto con gli articolati passaggi argomentativi;
2) manca ogni analitica considerazione delle valutazioni svolte in ordine ai testimoni con altrettanto puntuale illustrazione dei vizi di tali valutazioni. Si dice in sostanza, e semplicemente, con affermazione estranea al crisma di un ricorso per cassazione, che le relative valutazioni sarebbero inaccettabili ed erronee ovvero comunque insufficienti per supportare la sentenza;
3) manca ogni analisi - precisa - a supporto della tesi della insufficienza della documentazione, in uno con ogni considerazione delle motivazioni specifiche svolte al riguardo in sentenza e con la relativa - puntuale - confutazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C