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Ordinanza — n. 32626/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed because the plaintiff's lawyer lacked authorization to practice before the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal filed by Tiberio Venera inadmissible. The procedural defect stemmed from the fact that the lawyer representing Venera was not authorized to practice before this specific court. Consequently, the court ordered Venera to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 16, comma 2, lett. a) c.p.c.: A civil appeal is inadmissible if filed by a lawyer not authorized to practice before the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer Court of Cassation patrocinio procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 16, comma 2, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TIBERIO VENERA nato a AVOLA il 02/08/1929 nel procedimento a carico di: GLIETTI GIANLUCA nato a AVOLA il 15/11/1979 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avxdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto dalla parte civile Tiberio Venera nel procedimento a carico di Ghetti Gianluca, è inammissibile siccome proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05/20