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Ordinanza — n. 32625/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual and legal correlation with the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. Cannariato Salvatore argued for a different historical evaluation and alleged errors in evidence application and intent, but failed to provide a precise comparison with the lower court's reasoning. The court ruled that such vague arguments do not meet the minimum redactional standard required for cassation, necessitating a specific correlation between the challenged decision and the appeal's reasons.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when grounds are intrinsically indeterminate or lack the necessary correlation with the reasons underlying the challenged decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation cassation standard procedural defect violazione del diritto d'autore restrizione del diritto d'autore diritto di diffondere

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO SALVATORE nato a PALERMO il 03/09/1971 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Cannariato Salvatore imputato ex art. 171 ter lett.

c) L. 633/1941 e 648 cod. pen. è inammissibile. Tale è la censura dedotta per violazione di legge e vizio di motivazione, la quale appare generica, limitandosi il ricorrente a rappresentare la intervenuta valutazione erronea del dato storico, con erronea applicazione della disciplina in materia di prove, sostenendo altresì la insussistenza di elementi integrativi dei reati, con particolare riferimento al dolo, ed aggiungendo il richiamo, sempre generico, a due sentenze della Suprema Corte. Dunque trattasi di un motivo lontano dal minimo standard redazionale di un ricorso per cassazione, che richiede il confronto preciso con i motivi della sentenza e la puntuale illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto dei vizi dedotti.

Va qui dunque ribadito, a fronte di cotale impugnativa, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis