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Ordinanza — n. 32624/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual appreciation of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Agizza's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Agizza argued for leniency based on specific factors, but the lower court excluded them citing his full awareness of the illegality and total disinterest in proceedings. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the existence of relevant mitigating circumstances is a matter of fact that requires only a congruent and non-contradictory motivation, which was present here.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; The existence of relevant mitigating circumstances is a matter of fact that can be excluded by the judge based on preponderant reasons, provided the motivation is congruent and non-contradictory, rendering it unchallengeable in cassation even if specific appreciation of each alleged factor is missing.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances full awareness of illegality judgment of fact inadmissibility of appeal congruent motivation amministrazione infedele qualificata gestione dei rifiuti lotta contro gli sprechi

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Trova applicazione in tal caso il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
art. 62-bis c.p
Trova applicazione in tal caso il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
Sez. 6, n. 7707/2003
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGIZZA ANTONIO nato a NAPOLI il 13/11/1960 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Agizza Antonio, imputato ex art. 256 del Dlgs. 152/06, è inammissibile. Tale è la censuraiidedotta contro il diniego delle attenuanti generiche, ben motivato sul rilievo della piena consapevolezza della illiceità della condotta, persino relativa a rifiuti speciali pericolosi, con totale disinteresse dell'imputato rispetto alle vicende processuali.

Trova applicazione in tal caso il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02;

Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il