Italian Court dismisses appeal claiming false income declarations only apply to specific benefit types, ruling they cover all benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Marchese Denise Maria inadmissible regarding a charge of false declarations under Article 7 of Legislative Decree No. 4/2019. The appellant argued that the crime only applies to omissions related to obtaining the 'Reddito di Cittadinanza' rather than any benefit exceeding the entitled amount. The court rejected this distinction, establishing that the statute sanctions any false indications or omissions that result in obtaining a benefit larger than legally due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 1 DL n. 4/2019; The crime of false declarations or omissions regarding income information applies to any benefit where the omission allows the recipient to obtain an amount greater than legally due, not limited to specific benefit types.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE DENISE MARIA nato a MILANO il 24/01/1995 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Marchese Denise Maria, imputata in ordine al reato ex art. 7 comma 1 DL n. 4/2019, è inammissibile. Il motivo dedotto, per cui vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 sopra citato, atteso che il reato ricorrerebbe solo in presenza di omesse comunicazioni funzionali ad ottenere il reddito di cittadinanza e non per quelle funzionali ad ottenere un ammontare superiore a quello spettante, è completamente destituito di fondamento come già precisato da questa Corte per cui, integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, essendo sanzionate dalla medesima norma anche le condotte del percettore del reddito di cittadinanza che ometta di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione del beneficio, deve ritenersi "indebitamente" ottenuto non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto). (Sez. 3 - , Sentenza n. 5440 del 13/01/2023 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284137 - 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso