Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding intent without specific factual or legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Silvio Loddo's appeal inadmissible due to the lack of specific factual and legal arguments regarding the alleged omission of intent evaluation. The court found the appellant's reliance on previous Supreme Court decisions to be devoid of concrete analysis of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack specific factual or legal representation, failing to demonstrate that the party acted without fault in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODDO SILVIO nato a PALERMO il 20/10/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Loddo Silvio imputato in ordine alla fattispecie ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 , è inammissibile. Il motivo inerente l'omessa valutazione di profili rilevanti, con riferimento al dolo, è generico in assenza della rappresentazione delle ragioni in fatto e diritto di tale prospettazione. Anche il richiamo a due pronunce di legittimità è scevro da ogni concreto riferimento alla analisi e critica della sentenza impugnata.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il maggio 2024.