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Ordinanza — n. 32618/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific legal grounds regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Purello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Purello challenged the lower court's finding of criminal liability for violating a parking ban, arguing generic defects in reasoning and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court provided sufficient factual reasoning regarding the violation and the inapplicability of mitigating factors, which cannot be re-evaluated in cassation without specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the appellant makes generic complaints regarding the lower court's reasoning without pointing to specific legal errors, as the judge's assessment of mitigating circumstances and factual elements is final unless contradicted by clear evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints mitigating circumstances criminal liability procedural costs factual assessment cassation review violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Con particolare riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Con particolare riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62-bis c.p
pen., deve aggiungersi che la motivazione è adeguata laddove valorizza i precedenti penali a carico e il tentativo di allontanarsi immediatamente in presenza degli operanti e appare in linea con il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 6, n. 7707/2003
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO ANTONINO nato a MARSALA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; ( Il ricorso, proposto da Purello Antonino, imputato in ordine alla fattispecie ex art. 10 comma 2 L. 2017/48, è inammissibile. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge con riguardo alla fattispecie contestata e agli elementi di prova ritenuti valevoli in primo grado.

Osserva il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili: la Corte territoriale ha puntualmente valutato e dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente. In tal senso è agevole rilevare come il giudicante abbia puntualmente argomentato in ordine agli elementi probatori. In particolare ha evidenziato le emergenze istruttorie orali (la deposizione dell'operatore di P.G.) e il DASPO urbano violato, evidenziandosi da parte dei giudici delle due sentenze come il ricorrente, nonostante il divieto di accedere per 12 mesi al piazzale On.

Giovanni Genna di Marsala, veniva rinvenuto tra le automobili parcheggiate in loco dietro segnalazione di alcuni utenti della strada. I giudici in particolare hanno evidenziato l'emersione del reato a fronte della mera presenza nell'area vietata dell'imputato, a prescindere dallo svolgimento o meno della attività di parcheggiatore abusivo, mentre il ricorrente ha insistito su tale distinzione non confrontandosi con il chiaro argomentare della corte. Con particolare riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., deve aggiungersi che la motivazione è adeguata laddove valorizza i precedenti penali a carico e il tentativo di allontanarsi immediatamente in presenza degli operanti e appare in linea con il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 MARIGLIANO;

Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.p.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma