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Ordinanza — n. 32617/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding environmental crime where post-crime behavior was deemed non-dispositive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by D'Alba Lucia inadmissible regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court held that post-crime behavior is merely one evaluative indicator and cannot override other significant factors, such as the large volume and variety of hazardous waste found on a 560 square meter area. Consequently, the lower court's assessment of the offense's severity was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 256 Dlgs. 152/06; Art. 131-bis c.p.: Post-crime conduct is only one of several indicators for assessing the gravity of an offense and cannot, by itself, negate other substantial factors found to be aggravating.

Parole chiave

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environmental crime appeal post-crime behavior evaluation hazardous waste quantity Cassazione inadmissibility criminal offense severity esportazione di rifiuti rifiuti non recuperabili trattamento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 256 Dlgs. 152/06
Art. 131-bis c.p.
Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBA LUCIA nato a MELENDUGNO il 14/12/1938 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; e Il ricorso, proposto da D'Alba Lucia, imputata in ordine alla fattispecie ex art. 256 del Dlgs. 152/06, è inammissibile. Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., si osserva che il comportamento successivo al reato è solo uno degli indici valutabili, come tale di per sé non dirimente a fronte di altri profili ritenuti, al contrario, ostativi ad un giudizio di lievità dell'offesa, e che nel caso in esame i giudici hanno coerentemente valorizzato la particolare, significativa quantità e varietà dei rifiuti abbandonati, su un'area di 560 mq., laddove peraltro in sentenza si rappresenta anche la presenza di rifiuti pericolosi quali lastre di eternit e materiali di coibentazione interna di elettrodomestici.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24