Italian court dismisses appeal regarding environmental crime where post-crime behavior was deemed non-dispositive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by D'Alba Lucia inadmissible regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court held that post-crime behavior is merely one evaluative indicator and cannot override other significant factors, such as the large volume and variety of hazardous waste found on a 560 square meter area. Consequently, the lower court's assessment of the offense's severity was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256 Dlgs. 152/06; Art. 131-bis c.p.: Post-crime conduct is only one of several indicators for assessing the gravity of an offense and cannot, by itself, negate other substantial factors found to be aggravating.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBA LUCIA nato a MELENDUGNO il 14/12/1938 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; e Il ricorso, proposto da D'Alba Lucia, imputata in ordine alla fattispecie ex art. 256 del Dlgs. 152/06, è inammissibile. Riguardo al motivo inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., si osserva che il comportamento successivo al reato è solo uno degli indici valutabili, come tale di per sé non dirimente a fronte di altri profili ritenuti, al contrario, ostativi ad un giudizio di lievità dell'offesa, e che nel caso in esame i giudici hanno coerentemente valorizzato la particolare, significativa quantità e varietà dei rifiuti abbandonati, su un'area di 560 mq., laddove peraltro in sentenza si rappresenta anche la presenza di rifiuti pericolosi quali lastre di eternit e materiali di coibentazione interna di elettrodomestici.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24