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Ordinanza — n. 32611/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific evidence and new arguments without prior refutation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Grande's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grande argued procedural violations and logical flaws regarding the unavailability of a police report and the denial of probation. The court rejected these claims because the appellant failed to provide specific evidence, introduced new arguments without prior refutation, and attempted a merit review which is not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific evidence, introduce new grounds without prior refutation, or attempt a merit review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific evidence new arguments without refutation procedural violation merit review prohibition gravi addebiti penali esame delle censure formali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE GIUSEPPE nato a CROTONE il 19/03/1975 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Grande Giuseppe, imputato in relazione all'art. 2 del Dlgs, 74/2000, cui è seguita memoria, è inammissibile. Riguardo al primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge processuale e di motivazione con riferimento alla rappresentata inutilizzabilità del pvc del 17.12.2019, redatto dalla Guardia di Finanza, esso è manifestamente infondato, non confrontandosi - con difetto di specificità estrinseca - con la sentenza impugnata, alla luce della quale il giudizio di responsabilità trova essenziale fondamento non già nel citato processo verbale bensì in dichiarazioni del teste Dufrusine con particolare riferimento alla inesistenza della società formale emittente delle fatture false.

Peraltro è inammissibile anche in ragione della mancata allegazione del citato processo verbale e delle dichiarazioni del predetto teste a sostegno di quanto dedotto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Appare peraltro nuova la censura di cui al primo motivo ove si rilevi che non si riporta nel riepilogo dei motivi di appello, di cui alla sentenza impugnata, in assenza di ogni necessaria confutazione al riguardo ( cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli), la ritenuta inutilizzabilità dell'atto della Guardia di Finanza.

Riguardo al secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge e di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile innanzitutto in assenza della allegazione dei dati documentali citati, attraverso cui peraltro si propone una mera rivalutazione del merito inammissibile in questa sede. Quanto al terzo motivo, proposto per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, e per l'illogicità della motivazione riguardo alle risultanze del certificato penale, è inammissibile sia a fronte della carente allegazione dei dati richiamati, sia a fronte di una motivazione congrua che, oltre a valorizzare i precedenti penali, comunque supporta il diniego in via autonoma, attraverso il riferimento alla gravità dei fatti qui ascritti in uno con la disinvoltura della relativa realizzazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos