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Ordinanza — n. 32609/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32609/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMEDILE ALBERTO nato a MESSINA il 24/05/1985 avverso il decreto del 06/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAdato .3\7.6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Smedile Alberto è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile in questa sede quale il decreto con cui è stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. E' sufficiente rinviare alla lettura dell'art. 568 e ss. cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' sufficiente rinviare alla lettura dell'art. 568 e ss. cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso spese di difesa impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMEDILE ALBERTO nato a MESSINA il 24/05/1985 avverso il decreto del 06/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAdato .3\7.6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Smedile Alberto è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile in questa sede quale il decreto con cui è stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. E' sufficiente rinviare alla lettura dell'art. 568 e ss. cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05/20