Ordinanza — n. 32607/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLI ROCCO nato a CONVERSANO il 23/01/1971 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Panarelli Rocco è inammissibile. Quanto al motivo proposto per vizi di violazione di legge e di motivazione, esso non si confronta e non supera, muovendo su un piano meramente rivalutativo di dati, la logica motivazione, con cui i giudici, nel rilevare che la rinunzia ai motivi di appello, effettuata ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, da una parte, e' risultata di limitata consistenza, a fronte della evidenza degli elementi di prova a carico, dall'altra, ha potuto assumere un rilievo limitato solo per la ridefinizione della pena, hanno ritenuto che essa non ha tuttavia assunto un peso per la concessione delle attenuanti generiche a fronte dei plurimi precedenti penali e alla pluralità e gravità dei reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLI ROCCO nato a CONVERSANO il 23/01/1971 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Panarelli Rocco è inammissibile. Quanto al motivo proposto per vizi di violazione di legge e di motivazione, esso non si confronta e non supera, muovendo su un piano meramente rivalutativo di dati, la logica motivazione, con cui i giudici, nel rilevare che la rinunzia ai motivi di appello, effettuata ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, da una parte, e' risultata di limitata consistenza, a fronte della evidenza degli elementi di prova a carico, dall'altra, ha potuto assumere un rilievo limitato solo per la ridefinizione della pena, hanno ritenuto che essa non ha tuttavia assunto un peso per la concessione delle attenuanti generiche a fronte dei plurimi precedenti penali e alla pluralità e gravità dei reati.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/0