Ordinanza — n. 32602/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHMI AHMED nato il 10/11/1993 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Brahmi Ahmed, imputato in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90„ è inammissibile. Il motivo dedotto, è relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata, ed è fondato su mere valutazioni di fatto a fronte di una motivazione sul punto adeguata, con cui si spiega la sussistenza della recidiva alla luce sia di un precedente specifico che della avvenuta realizzazione del reato in esame nel medesimo ambito territoriale nonché in ragione del tempus commissi delicti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 del DPR 309/90„ è inammissibile. Il motivo dedotto, è relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata, ed è fondato su mere valutazioni di fatto a fronte di una motivazione sul punto adeguata, con cui si spiega la sussistenza della recidiva alla luce sia di un precedente specifico che della avvenuta realizzazione del reato in esame nel medesimo ambito territoriale nonché in ragione del tempus commissi delicti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHMI AHMED nato il 10/11/1993 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto da Brahmi Ahmed, imputato in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90„ è inammissibile. Il motivo dedotto, è relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata, ed è fondato su mere valutazioni di fatto a fronte di una motivazione sul punto adeguata, con cui si spiega la sussistenza della recidiva alla luce sia di un precedente specifico che della avvenuta realizzazione del reato in esame nel medesimo ambito territoriale nonché in ragione del tempus commissi delicti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05/