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Ordinanza — n. 32577/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for unauthorized contact with authorities due to lack of evidence and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Agostino Porcelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized contact with authorities. The appellant argued that work-related reasons justified his actions and that he had communicated with the competent command, but the appellate court found no evidence of such communication and noted inconsistencies in his statements. The court rejected these claims as mere factual complaints and emphasized the appellant's criminal history and lack of repentance as reasons for denying mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints or issues already adequately examined and dismissed by the appellate court with correct legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized contact criminal record lack of evidence mitigating circumstances inosservanza di prescrizioni di servizio difetto di motivazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. 159/2011
Art. 62-bis cod. pen.
159/2011 e all'art. 62-bis cod. pen. - oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 75 d.lgs. 159/2011
art. 62-bis cod. pen
159/2011 e all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI AGOSTINO nato a LUCERA il 26/10/1972 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Agostino Porcelli - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in ordine all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e all'art. 62-bis cod. pen. - oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata.

Invero, la Corte suddetta nel confermare la sussistenza del delitto previsto dal suddetto articolo fa riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputato delle restrizioni a cui egli doveva sottostare e al tipo di modalità per effettuare eventuali comunicazioni alle autorità competenti. E, quindi, evidenzia che in primo luogo la giustificazione addotta da Porcelli (motivi lavorativi) non ha alcun valore scriminante, in quanto non sono rilevanti per la sussistenza della penale responsabilità le ragioni per le quali l'obbligo non è stato rispettato ma, soprattutto, non vi è alcun riscontro della comunicazione che il ricorrente afferma di aver dato al Comando di Montegranaro e, per di più, risultano discrasie tra quanto affermato agli agenti e quanto reso dall'imputato in sede di dichiarazioni spontanee.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte, con una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, evidenzia che l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali - di cui uno della stessa indole di quello del caso di specie - sintomatici di una personalità incline alla commissione di reati e fa riferimento all'assenza di resipiscenza, emersa anche dalle affermazioni contraddittorie rese dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1111 lugli