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Ordinanza — n. 32576/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints; facts already evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sohail Khaled Mohamed Abdelsalam inadmissible. The appellant complained about a violation of law and minor motivation defects regarding the rejection of a leniency request for carrying a weapon. The court ruled that these arguments were merely factual complaints already properly examined and rejected by the Court of Appeal of Ancona, which found sufficient grounds to deny leniency based on the weapon's nature and the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, I. n. 110/1975; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals consisting solely of factual complaints regarding issues already adjudicated by the lower court are inadmissible, and the appellant must bear the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints carrying a weapon rejection of leniency criminal history Court of Cassazione procedural costs porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, I. n. 110/1975
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOHAIL KHALED MOHAMED ABDELSALAM nato a FIUAM( EGITTO) il 04/03/1998 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Sohail Khaled Mohamed Abdelsalam - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione sul fatto di lieve entità ex art. 4, comma 3, I. n.110/1975 - sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede.

Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata. In detta pronuncia si evidenzia che vi sono elementi da cui è possibile desumere la complessiva gravità del fatto ed escludere il riconoscimento dell'attenuante. In particolare, ci si riferisce all'insidiosità dell'arma impropria oggetto di porto, con facile estraibilità della lama, ma anche ai precedenti penali del ricorrente trattandosi di soggetto pluripregiudicato.

Invero, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 20