Cassation court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of unitary criminal plan evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply the continuability rule under Article 81 of the Penal Code. The appellant argued that two theft offenses were committed with identical methods within a decade, implying a single criminal plan, but the court found the acts distinct in execution and temporally separated. The decision emphasized that the burden lies on the convicted party to prove a unitary programming of crimes, and mere repetition without evidence of a unified design does not constitute continuability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The burden of proving a unitary criminal plan rests on the convicted party; mere repetition of offenses with identical legal characterization but distinct factual execution and temporal separation does not establish continuability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI SEBASTIANO nato a SAN LUCA il 05/07/1965 avverso l'ordinanza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giorgi Sebastiano di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 16/6/2021, irrevocabile il 9/11/023, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 commesso a Bovalino fino al 2/8/2020;
b) sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 24/1/2013, irrevocabile il 14/3/2014, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso nell'agro del comune di Benestare il 2/8/2012; Rilevato che con il ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerate che i due reati sono omogenei, che sono stati commessi con le medesime modalità e che l'arco temporale è inferiore a un decennio; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla scelta di vita delinquenziale, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto, altresì, che in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451 - 01);
Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, fondata sulla lettura delle sentenze come i reati siano stati commessi in un esteso arco temporale e come le modalità di commissione, pure se la norma violata è la medesima, sono estremamente diverse (cfr. pagina 3 del provvedimento impugnato) e, quindi, che gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio le condotte, pur nelle grandi linee, fossero state unitariamente programmate, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee se non addirittura di una scelta di vita, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell