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Ordinanza — n. 32573/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting alternative reading of surveillance court's safety assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Canu's appeal against the Caltanissetta Surveillance Tribunal's order inadmissible. Canu argued the tribunal's refusal of probation and home detention was based on an inadequate and generic conclusion regarding his social danger. The court rejected this, noting the tribunal correctly relied on recent danger assessments, pending proceedings, and rule violations to justify its negative prognosis. Consequently, the appeal was dismissed as it sought an alternative reading of the facts not permitted in this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: An appeal to the Court of Cassation against a surveillance tribunal decision is inadmissible if it merely requests a different or alternative reading of the facts and legal assessment already made by the lower court, which is not permitted in this instance.

Parole chiave

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surveillance appeal inadmissible appeal social danger assessment alternative reading procedural inadmissibility inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento controllo periodico della detenzione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANU GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 27/11/1997 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare proposte da Canu Giuseppe Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione, fondata sulla recente applicazione della misura della sorveglianza speciale e della pendenza di procedimenti penali, sarebbe inadeguata e generica;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al recente giudizio di pericolosità espresso con il decreto che ha applicato la misura della sorveglianza speciale, nonché ai numerosi procedimenti pendenti, alle violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione e alla mancanza di attività lavorativa, ha dato adeguato e coerente conto del giudizio effettuato nei termini di pericolosità sociale e ha evidenziato le ragioni, peraltro nella sostanza confermate dalle valutazioni contenute anche nella relazione redatta dagli operatori dell'Uepe, in base alle quali ha ritenuto per cui allo stato non è possibile effettuare una prognosi positiva, ciò considerato che anche i procedimenti pendenti e le violazioni rilevate possono essere utilizzate ai fini del giudizio che è chiamato a emettere il giudice della sorveglianza (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme