Cassation court dismisses appeal against probation order as factual complaints inadmissible in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimiliana Metrangolo inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated laws regarding probation and failed to provide adequate reasoning. The court rejected these claims as mere factual grievances already properly addressed by the Tribunal of Surveillance, which denied probation due to prior criminal history and lack of concrete work offers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of complaints about factual assessments or arguments already adequately examined by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METRANGOLO MASSIMILIANA nato a MOLFETTA il 24/03/1971 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Massimiliana Metrangolo - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis e 47, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con l'ordinanza impugnata. Invero, nel rigettare l'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale fa leva sui precedenti per truffa, bancarotta fraudolenta e guida in stato di ebbrezza e sulla mancanza di una concreta offerta lavorativa o di attività risocializzante, solamente prospettata e non documentata dalla difesa; circostanze, che non permettono di escludere il rischio di recidiva nel reato.
Il Tribunale rileva, inoltre, che, alla luce dell'esiguità della pena residua e della disponibilità di un domicilio idoneo, sussistono i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, che, nell'apprezzamento comparativo delle esigenze di retribuzione e risocializzazione, appare capace di prevenire, nel contesto specificato, i pericoli di recidiva e di fuga. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta una valutazione parziale degli elementi presi in considerazione per il rigetto della misura - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2