Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of interest after prisoner is released due to served sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the convicted petitioner had been released due to the full expiration of his sentence. The petitioner argued that a claim for reduced sentence created an interest to challenge the denial of early release, but the court found this irrelevant since the debt of punishment was already extinguished. Consequently, the court ruled that no concrete interest exists to pursue further proceedings once the detention period has been fully served.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; When a convicted person is released due to the full expiration of the sentence, they lack the interest to appeal the denial of early release, as the debt of punishment is extinguished and the claim for reduction is inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORAVANTE nato a CHIETI il 11/01/1956 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Fioravante Di Rocco, relative alla violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo avanzato dal ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto della liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione espiato dal 30/05/2023 al 29/11/2023 in virtù dell'avvenuta scarcerazione, sono manifestamente infondate.
Invero, non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825). In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso.
Il ricorrente, nel caso in esame, non prova di avere concreto interesse, non indicando per quale pena per reato commesso prima del periodo di espiazione di pena, sofferto senza titolo, qualora fosse stata accolta la domanda di liberazione anticipata, avrebbe potuto usufruire della fungibilità. Va, infine, osservato che del periodo espiato nonostante l'eventuale concessione postuma della liberazione anticipata il condannato può beneficiare dell'indennizzo per ingiusta detenzione, soltanto se deduca un grave errore nei presupposti per l'applicazione della liberazione anticipata; e che comunque tale questione va sollevata in via incidentale nel procedimento per ingiusta detenzione e non davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Fodaroni, Rv. 281735).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1111 l