Cassation court dismisses appeal due to lack of special bar counsel signature required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory signature of a special bar counsel. The convicted applicant, Pagano Emilio, filed the appeal personally without engaging a lawyer registered on the special barroll of the Court of Cassation. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, failure to comply with this signature requirement renders the act inadmissible, resulting in a dismissal and an order to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a special bar counsel, and failure to do so renders the act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO EMILIO nato a LECCE il 08/11/1959 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Pagano Emilio avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha rigettato l'istanza proposta ex art. 35 ter ord. pen.; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l'ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'