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Ordinanza — n. 32565/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pippo Molonia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these claims to be mere factual complaints rather than legal arguments. Furthermore, the court noted that the issues raised were already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Messina in its previous judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual complaints or reproducing arguments already rejected by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repetition of arguments Article 131-bis court costs and fine punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
In essa, invero, nell'escludere la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
In essa, invero, nell'escludere la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLONIA PIPPO nato a MESSINA il 29/04/1995 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Pippo Molonia - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina nella sentenza impugnata.

In essa, invero, nell'escludere la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. si evidenzia che il ricorrente risulta gravato da più precedenti penali della stessa indole,pvverl avendo riportato più condanne per guida senza patente, e dunque la condotta non può considerarsi isolata; e che, per di più, la dimenticanza a casa della carta precettiva non costituisce un elemento idoneo a scriminare o attenuare la violazione posta in essere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll luglio 2024.