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Ordinanza — n. 32562/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of exclusion of continuatio by prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco De Cagna's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. De Cagna argued the lower court ignored indicators of a single criminal design and violated the law regarding sentencing continuations. The court ruled that because the appellate court explicitly rejected the claim for a binding link between the facts in the second judgment and the prior one, the condition for applying the continuatio rule was not met.

Regesto Legislator

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Art. 671, comma 1, cod. proc. pen.; The power of the execution judge to apply the continuatio rule is subsidiary and presupposes that the judge of cognition has not excluded its application; if the appellate court explicitly rejects the recognition of a binding link between facts in distinct proceedings, the appeal challenging this omission is inadmissible.

Parole chiave

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continuation of sentences inadmissibility of appeal binding judicial link distinct criminal proceedings exclusion of continuatio continuazione dell'esecuzione esecuzione della pena proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Invero, come espressamente previsto dall'art. 671, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAGNA FRANCESCO nato a SCORRANO il 05/10/1967 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Francesco De Cagna - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate.

Invero, come espressamente previsto dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen e come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata della Corte di appello di Lecce, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il potere del giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione ha carattere sussidiario in quanto presuppone che l'applicazione di tale disciplina non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui la Corte di appello di Lecce nel pronunciare la seconda sentenza delle due di cui alla richiesta di unificazione in executivis, ha ritenuto non accoglibile il motivo attinente al riconoscimento di detto vincolo tra i fatti di cui alla stessa e quelli di cui al precedente giudicato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024