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Ordinanza — n. 32557/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a preliminary ruling regarding sentencing for immigration-related offenses, arguing flaws in reasoning and the application of probation measures. The court ruled that appeals against such rulings are strictly limited to specific statutory grounds, which the appellant failed to meet, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.; Art. 20 bis, c.p. Appeals against preliminary rulings under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about reasoning or statutory application.

Parole chiave

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Cassazione appeal admissibility preliminary ruling review immigration offense sentencing probation measure application court costs award sostituzione dei motivi attenuazione della pena motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
in virtù della piena collaborazione fornita; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, c.p.p.
prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 20 bis, c.p.
e la violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod.
Art. 616, c.p.p.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129, c.p.p.
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
a Kalfouri Med la pena di anni tre e mesi due ed euro 300.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
e la violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
in virtù della piena collaborazione fornita; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALFOURI 31-IED (CUI 06RTXHQ) nato il 22/02/1998 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MARSALAo avviso a e par i; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; '\\ Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Marsala, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della determinazione a commettere il reato a opera di terzi con criterio di equivalenza a quelle contestate, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Kalfouri Med la pena di anni tre e mesi due ed euro 300.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter D.L. 286/1998;

Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e la violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen. in virtù della piena collaborazione fornita; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità 'della pena o della misura di sicurezza" irrogata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, ciò anche con riferimento al secondo motivo in quanto la pena inflitta non è illegale ed è perfettamente coincidente con quella concordata, che non prevedeva l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos