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Ordinanza — n. 32555/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal entry, ruling grievances manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Berdilo Ilia inadmissible, confirming his conviction for illegal entry under Article 13 of D.L. 286/1998. The appellant argued that the lower courts failed to apply Article 131 bis of the Penal Code regarding psychological elements and discretion, but the court found these claims manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 13 D.L. 286/1998; Art. 131 bis cod. pen.: The Supreme Court rejects appeals where grievances are manifestly unfounded or seek an alternative reading of the facts not permitted in this instance.

Parole chiave

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illegal entry manifestly unfounded Article 131 bis procedural inadmissibility discretionary power criminal appeal procedural costs affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 13 D.L. 286/1998
Art. 131 bis cod. pen.
286/1998; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento all'elemento psicologico e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
286/1998; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento all'elemento psicologico e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERDILO ILIA nato il 02/08/1984 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di E] mesi otto di reclusione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 6/7/2018 nei confronti di Berdilo Ilia in relazione al reato di cui all'art. 13 D.L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento all'elemento psicologico e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello evidenziando che il ricorrente parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana e che, considerata la precedente condanna per il medesimo reato, aveva anche piena conoscenza della normativa vigente; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, con il riferimento alle precedenti condanne (una per lo stesso reato e due per furto) il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen