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Ordinanza — n. 32552/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds for challenging sentencing and punishment treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Di Lauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a substituted penalty and criticized the court's reasoning regarding his recidivism, but these claims were deemed inadmissible in a finality proceeding. The court ruled that such arguments concern the punitive treatment of the case and were already properly examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the substantive treatment of punishment or the choice of a substituted penalty are inadmissible in proceedings for finality as they concern the execution of the sentence rather than its legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Finality Proceedings Inadmissible Appeal Substituted Penalty Punitive Treatment Recidivism Court Costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAURO BRUNO nato a BARI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Bruno Di Lauro - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva nonché in ordine alla mancata sostituzione della pena con una pena sostitutiva - non sono consentite in sede di legittimità perché, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono inerenti al trattamento punitivo, benché il provvedimento impugnato motivi adeguatamente sul punto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. In essa, invero, si fa riferimento ai numerosissimi precedenti penali, sintomatici di una elevata pericolosità sociale del ricorrente e di un atteggiamento di indifferenza verso gli obblighi a lui imposti. Quanto alla richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, la Corte, con una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, la nega in ragione dei tre precedenti per evasione e comunque della personalità di Di Lauro, tale da non assicurare il rispetto delle prescrizioni connesse a detta pena sostitutiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll luglio 2024