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Ordinanza — n. 32551/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Acquaviva's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Articles 133 and 62-bis of the Penal Code regarding motivation and sentencing, but the court found these to be mere factual complaints. The court noted that the lower court already properly addressed these issues, citing the appellant's history of drug offenses and a prior robbery conviction as justification for the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. establishes that appeals based solely on factual complaints or repetitive arguments already decided by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repetitive arguments sentencing proportionality court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi familiari importanti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVIVA VINCENZO nato a BISCEGLIE il 06/12/1991 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Vincenzo Acquaviva - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da non illogica motivazione.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa, è gravato da numerose e recenti condanne per reati in materia di stupefacenti, oltre che da un precedente per rapina, che dimostrano una spiccata capacità di delinquere; e che, pertanto, il trattamento sanzionatorio disposto risulta adeguato alla personalità negativa dell'imputato e alla gravità del fatto, determinata dalla micidialità dell'arma clandestina detenuta ( C43WIL-- yzceAteig ;‘k ‘15 AA..Jà ( CUU-de ' ____r 2d-i /02 MAI° A2‘ Rileva o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024