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Ordinanza — n. 32548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming two crimes share a single criminal design due to differing weapon details and locations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zumbo Nicola Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that two separate convictions should be treated as one crime under Article 81 of the Penal Code because the criminal acts occurred within the same context. The court rejected this, noting that the first conviction involved possession of firearms while the second involved illegal detention, and the weapons differed significantly in origin and nature. Consequently, the court found no unified criminal intent and ruled the arguments manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The two criminal acts must share a single criminal design and be linked by a common intent to be considered one crime; significant differences in detention methods and weapon characteristics preclude such a finding.

Parole chiave

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Article 81 Penal Code single criminal design multiple convictions inadmissible appeal unified criminal intent violazioni della legge sulle armi parità delle armi difesa e questioni militari

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
pen., commessi a Reggio Calabria il 4/2/2022; Rilevato che con il ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
pen., commessi a Reggio Calabria il 4/2/2022; Rilevato che con il ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMBO NICOLA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/10/1968 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Zumbo Nicola Antonio di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:

a) sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 3/11/2022, irrevocabile il 6/11/2013, per i reati di cui agli artt. 2 e 4, commi 1 e 2 lett. a), L. 895/1967 e 635 cod. pen., commessi a Bagnoli di Sopra il 14/6/2021;

b) sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 15/7/2022, irrevocabile il 11/1/2024, per i reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, L. 110/1975, 697 e 648 cod. pen., commessi a Reggio Calabria il 4/2/2022; Rilevato che con il ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa circa l'inserimento dei due fatti nell'ambito del medesimo contesto; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti in quanto dalla lettura attenta e sistematica delle due sentenze emergono significative differenze quanto alle modalità di detenzione e alla diversa disponibilità delle armi, peraltro di diversa provenienza e natura, e come ciò escluda che i due fatti siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01), ciò pure considerata la distanza di tempo e i luoghi di commissione dei due fatti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.