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Ordinanza — n. 32547/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic legal arguments and failure to request specific statutory exclusion of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Skana Halil inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments regarding the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code were manifestly unfounded because the defense failed to formally request this cause of exclusion during the hearing. Furthermore, the claims concerning the violation of law were deemed generic attempts to reinterpret evidence rather than substantive legal challenges. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the underlying criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4 I. n. 110 del 1975; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of legal violation or failure to apply statutory exclusion of punishability are inadmissible if the defense did not formally request the specific legal remedy during the trial proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal exclusion of punishability generic legal argument procedural omission Cassazione ordinanza guida nonostante revoca della patente infrazione commessa per negligenza porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen.
Invero, quanto alle prime, va osservato che dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, non risulta la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il difensore, che si duole dell'omissione, avrebbe dovuto vigilare sulla verbalizzazione).
art. 4 I. n. 110 del 1975
che all'art. 4 I. n. 110 del 1975, come altresì supportate da memoria difensiva, perché le prime sono manifestamente infondate e le seconde sono generiche e volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in questa sede.
art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, quanto alle prime, va osservato che dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, non risulta la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKANA HALIL nato il 04/05/1997 avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Skana Halil, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione sia all'art. 131-bis cod. pen. che all'art. 4 I. n. 110 del 1975, come altresì supportate da memoria difensiva, perché le prime sono manifestamente infondate e le seconde sono generiche e volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in questa sede.

Invero, quanto alle prime, va osservato che dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, non risulta la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il difensore, che si duole dell'omissione, avrebbe dovuto vigilare sulla verbalizzazione). Va, comunque, rilevato che la sentenza facendo leva, con riguardo al trattamento sanzionatorio, sulla gravità del fatto esclude il riconoscimento di detta causa di non punibilità. Per quanto concerne, invece, la prova della penale responsabilità del ricorrente in ordine al porto senza giustificato motivo del coltello fuori della propria abitazione, detto Tribunale nella sentenza impugnata evidenzia che: - durante la perquisizione del veicolo, Halil mostrava forte nervosismo (a riprova, invero, della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie); - questi aveva, altresì, la disponibilità del veicolo, atteso che in varie occasioni, durante l'espletamento di servizi di controllo, era stata trovato alla guida dello stesso; - il ricorrente non dava alcuna valida giustificazione circa il possesso dell'arma.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 111 luglio