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Ordinanza — n. 32546/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming Art 131 bis penalty law violation as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Martulli Giuseppe inadmissible, confirming his eight-month prison sentence. The appellant argued the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code regarding habitual reoffending, but the court found the territorial court's reasoning on recidivism correct and non-appealable. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's assessment of habitual reoffending under Article 131 bis is not subject to cassation review if the reasoning aligns with established case law and Article 133 criteria.

Parole chiave

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habitual reoffending Article 131 bis penal code provisions manifestly unfounded appeal recidivism assessment punibilità infrazione privilegiata guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
D.Lvo n. 159 del 2011
75, comma 2, e 73 D.Lvo n. 159 del 2011;
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTULLI GIUSEPPE nato a MATERA il 06/08/1976 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN, Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione e giorni venti di arresto pronunciata dal Tribunale di Matera il 9/6/2020 nei confronti di Martulli Giuseppe in relazione a tre ipotesi di reato di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 D.Lvo n. 159 del 2011;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento alla reiterazione della condotta e quindi all'abitualità nella commissione del reato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art.131 bis cod. pen. e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede;

Rilevato che l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 contestata e ritenuta non è quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 che si riferisce "alla parte in cui la norma prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada";

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'