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Ordinanza — n. 32543/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting alternative reading of surveillance court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Solarino Alessio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Surveillance Court erred in evaluating his criminal history and conduct, but the court found these complaints manifestly unfounded. The decision rests on the principle that a cassation court cannot solicit a different reading of the lower court's reasoning without first addressing all highlighted elements.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The Court of Cassation cannot solicit a different and alternative reading of the reasoning of the lower court without first confronting all the elements highlighted in the motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal surveillance court alternative reading manifestly unfounded court costs criminal history procedural error semiprigionia

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, senza neanche confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati nella motivazione sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLARINO ALESSIO nato a RAGUSA il 02/03/1986 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e semilibertà proposta da Solarino Alessio in relazione alla pena residua di anni due e mesi sei; Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 22/6/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione dei precedenti penali e della condotta tenuta in carcere;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, con i riferimenti ai numerosi e gravi precedenti penali, nonché ai carichi pendenti e alle informative di PS anche circa i rapporti conflittuali con la ex convivente e, pure, con la pessima condotta intramuraria tenuta con il possesso di uno smartphone (correttamente considerata senza che abbia rilievo che il processo per l'accertamento del reato sia ancora in corso Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01), ha adeguatamente evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio posto alla base del provvedimento di rigetto;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, senza neanche confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati nella motivazione sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend