Cassation court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded regarding distinct criminal designs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the complained-of grounds were manifestly unfounded. The appellant argued that three convictions should be treated as a single criminal design under Article 81 of the Penal Code due to their temporal proximity and economic motives. The court rejected this, stating that the crimes involved different companies and contexts, proving they lacked a unitary original conception despite occurring in a short timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The court holds that crimes committed in a short period do not constitute a single criminal design if they target different entities and contexts, lacking a unitary original conception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVE GIUSEPPE nato a FERRARA il 02/11/1954 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giove Giuseppe di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2/7/2021, irrevocabile il 18/11/2022 per il reato di cui all'art. 4 D.L. 74/2000 per avere, quale amministratore della Kolonika s.r.I., presentato in data 29/9/2011 una relazione integrativa alla precedente dichiarazione riferibile all'annualità 2009;
b) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15/10/2021, irrevocabile il 7/7/2023, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 D.L. 74/2000 in relazione a fatture per operazioni inesistenti emesse nel corso dell'anno 2011 nella qualità di amministratore della DICEP s.r.I.;
c) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3/11/2021, irrevocabile il 3/7/2023, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 e comma 1 n. 2, L.F. in relazione al fallimento della ESTECAMION s.r.I., dichiarato il 5/12/2023; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato che le condotte sono sostanzialmente omogenee, che sono state commesse tutte in un ristrettissimo arco temporale e che erano finalizzate a perseguire i propri interessi economici;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati, benché commessi in un ristretto arco temporale si riferiscono a situazioni e contesti diversi (società e concorrenti differenti) e come ciò, al più significativo di uno stile di vita, escluda che gli stessi siano il frutto di un'ideazione unitaria originaria (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 — 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del