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Ordinanza — n. 32541/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grievances were reitatively raised in prior surveillance court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Oscar Pecorelli's appeal inadmissible because his complaints regarding the denial of increased phone calls to his lawyer were reitatively raised. The Tribunal of Surveillance had already addressed these issues by balancing the detainee's rights against administrative needs, staff supervision, and prison population demands. Consequently, the court rejected the procedural vices of motivation and legal violations, ordering Pecorelli to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 104 cod. proc. pen.; Art. 18 Ord. pen.; Art. 36 D.P.R. 230/2000; Art. 111 Cost.; Art. 25 CEDU; Art. 6 CEDU: Repeated grievances regarding the limitation of telephone visits to defense counsel in prison are inadmissible in cassation proceedings if already fully examined and decided upon in the prior surveillance court judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterated grievances prison telephone access defense counsel visits administrative balance inadmissible appeal surveillance court procedural economy corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 cod. proc. pen.
Art. 18 Ord. pen.
Art. 36 D.P.R. 230/2000
Art. 111 Cost.
Art. 25 CEDU
Art. 6 CEDU
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 104 cod. proc. pen
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Oscar Pecorelli, relative al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 104 cod. proc. pen., 18 Ord.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORELLI OSCAR nato a NAPOLI il 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Oscar Pecorelli, relative al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 104 cod. proc. pen., 18 Ord. pen., 36 d.P.R. 230/2000, 111, 25 Cost. e art. 6 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano, col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano, che rigettava l'istanza formulata dal condannato finalizzata ad un aumento del numero di colloqui telefonici autorizzati con i difensori, non sono consentite in sede di legittimità, perché in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura oggetto di reclamo.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento impugnato rileva che: - i colloqui telefonici impegnano inevitabilmente, per il loro svolgimento, scelte di gestione tecnica degli impianti, oltre che personale addetto alla vigilanza, con la conseguenza che il diritto del detenuto allo svolgimento di conversazioni telefoniche con i difensori, non è assoluto, ma deve necessariamente essere contemperato con le esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, che deve poter prevedere modalità di esecuzione dei colloqui, limiti numerici e appositi provvedimenti autorizzatori, necessari al superamento di detti limiti; - l'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve, infatti, necessariamente trovare un contemperamento in dette esigenze, anche con riferimento al personale impegnato ad effettuare la vigilanza nel corso dei predetti colloqui, tenuto, altresì, conto che il diritto del detenuto deve fare i conti con analoghe esigenze della popolazione carceraria in tema di colloqui con i difensori e con i familiari; - il numero dei colloqui fissato, pari a dodici al mese, non è affatto esiguo, ove si consideri che le conversazioni telefonich autorizzate si svolgono senza limiti di durata.

Ij,tkc L- A3 ei-u-1 etc, e 74 ib-t/15kn,44t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll lu