Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32539/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints and repeats lower court's correct legal reasoning on conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Enrico Lenzi inadmissible, ruling that his complaints constituted mere factual grievances rather than valid legal arguments. The lower court had correctly applied precedent stating that failure to meet obligations for conditional sentence suspension does not automatically trigger revocation if the debtor can prove impossibility. Since the appellant failed to demonstrate such impossibility regarding his 2018 debt, the court rejected the procedural objections and ordered him to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or repetitive arguments already adjudicated by the lower court are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension inadmissible appeal mere factual complaints procedural legality court costs and fine revoca della sospensione condizionale pene condizionali assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENZI ENRICO nato a PESCIA il 08/11/1961 avverso l'ordinanza del 02/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;v Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Enrico Lenzi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena - non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica nell'ordinanza impugnata. In essa, invero, si fa corretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza degli stessi non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento.

Nel caso di specie il Tribunale rileva che: - l'obbligazione doveva essere adempiuta entro sei mesi dalla data del 2.5.2018, mentre il dedotto fallimento della società di cui Lenzi era amministratore risale all'agosto del 2021; - non vi sono elementi per ritenere che, alla scadenza del termine disposto per l'adempimento, Lenzi fosse impossibilitato a pagare all'Erario la somma di cui era debitore, non essendo stata resa nota la consistenza finanziaria della società o di Lenzi alla data del 2018. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024.