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Ordinanza — n. 32538/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grievances regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32538/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Graveran Mendoza Raul Felix inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in recognizing recidivism and failed to grant sufficient mitigating circumstances. The court found these grievances manifestly unfounded, noting the appellate court properly weighed the defendant's high number of violations and social danger.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded grievances regarding recidivism or sentencing discretion are inadmissible when the lower court has coherently integrated first-instance findings to justify the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grievances recidivism assessment sentencing discretion mitigating circumstances court costs social danger recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVERAN MENDOZA RAUL FELIX nato il 03/12/1991 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal GUP del Tribunale di Rieti del 23/3/2023, ha ridoto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di Graveran Mendoza Raul Felix in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 75 D.L. 159/2011 e 81 e 385 cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva infraquinquennale; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e di avere fondato il giudizio di maggiore pericolosità in base al numero dei reati in commessi nei cinque anni immediatamente precedenti l'attuale condanna e delle centinaia di violazioni oggetto del presente giudizio, segno evidente dell'insofferenza al rispetto delle regole e di una crescente pericolosità sociale;

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine ai criteri utilizzati al fine di valutare se e in che termini riconoscere le circostanze attenuanti generiche, che nel caso di specie, pure considerato il numero delle violazioni commesse e la pluralità e gravità dei precedenti, risultano essere state coerentemente riconosciute con giudizio di equivalenza al solo fine di adeguare la pena al fatto concreto e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d