Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded complaints regarding joint criminal enterprise application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints were manifestly unfounded and sought an alternative reading not permitted at this stage. The appellant argued that the execution judge failed to recognize a single criminal context linking drug offenses to identity fraud, citing a specific search operation. The court rejected this, noting the lower court adequately reasoned that the criminal design's identity must be traceable from the first offense and that the appellant's own testimony excluded a unitary idea of the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The appeal is inadmissible when complaints are manifestly unfounded and attempt to solicit a reading of the facts not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILI VALTER nato a ROMA il 07/09/1959 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gentili Vatter di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) sentenza della Corte di Appello di Roma del 23/11/2021, irrevocabile il 29/11/2022 per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, D.P.R. 309/1990 commessi a Roma il 26/2/2016, il 4/3/2016 e l'11/3/2016;
b) sentenza della Corte di Appello di Roma del 1/7/2022, irrevocabile il 12/7/2023, er il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso ad Anguillara Sabazia il 31/3/1016; Rilevato che con il ricorso, pure come integrato con la memoria pervenuta in data 20/6/2014, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che il possesso del documento di identità falso era stato accertato nello stesso contesto nel quale si inseriscono i reati in materia di stupefacenti e durante una perquisizione a casa di Francesco Giglio, soggetto che è coinvolto anche nei reati oggetto della precedente sentenza;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati non sono omogenei e che il presunto inserimento delle condotte nello stesso contesto è stato negato dallo stesso ricorrente che nel corso del processo celebrato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. ha dichiarato di essere estraneo alla detenzione degli stupefacenti nell'abitazione di Francesco, e come ciò escluda che gli stessi siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato l contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de