Cassation court dismisses appeal regarding prison regime extension due to probable criminal organization ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to extend the special detention regime. The appellant, Francesco Gentile, argued that the tribunal failed to sufficiently demonstrate his continued links to the criminal organization, while the court found the evidence of probable connections sufficient under the relevant legal standard. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was adequate and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: The existence of links to a criminal organization need not be proven with certainty but must be reasonably probable based on available data; appeals challenging the sufficiency of such motivation are inadmissible if the lower court adequately cited relevant facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 15/02/1959 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Gentile, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Gentile, che ha dedotto violazione di legge e vizio e/o apparenza di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.
Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno della cosca di 'ndrangheta Arena-Nicoscia, operante nel territorio di Isola di Capo Rizzuto e nel catanzarese, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di Gentile di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dalle numerose operazioni eseguite negli ultimi anni in cui sono rimasti coinvolti soggetti appartenenti al gruppo criminale di provenienza o addirittura lo stesso Gentile), e) il colloquio tra il ricorrente e il figlio Fiore, nel corso del quale i due parlano degli equilibri della cosca Arena, con la quale Gentile dimostra di mantenere un solido legame, f) l'assenza totale di segni di resipiscenza e di definitivo allontanamento dalle logiche criminali proprie dell'organizzazione di provenienza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che, peraltro, impropriamente si risolve nella censura di una serie di carenze motivazionali non deducibili in questa sede, in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'