Italian court dismisses appeal regarding recidivism application due to lack of unitary criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Pezzella's appeal inadmissible, rejecting his request to apply recidivism rules under Article 81 of the Penal Code. Pezzella argued that his crimes committed in 2017 and 2023 shared a single criminal context and were committed in concert with the same individuals. The court ruled that the lower court correctly identified the crimes as stemming from distinct criminal determinations separated by time and context, thus precluding a unitary criminal design.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.; Art. 188 disp. att. c.p.: Recidivism requires a unitary criminal design, which is absent when crimes are separated by time and context, indicating distinct criminal determinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/08/1988 avverso l'ordinanza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il GIP del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Pezzella Giovanni di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) sentenza pronunciata ex artt. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Napoli il 4/12/2023 per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen., commessi ad Arzano e altri luoghi della Provincia di Napoli dal luglio 2018 al novembre 2021;
b) sentenza pronunciata ex artt. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Napoli il 10/2/2017 per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 453 cod. pen., commessi a Napoli fino al 27/10/2016; Rilevato che con il ricorso, pure come integrato con la memoria pervenuta in data 3/6/2014, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato l'omogeneità delle condotte e che queste erano inserite nel medesimo contesto, ciò anche con riferimento, diversamente da quanto ritenuto, all'essere stati commessi in concorso, tra gli altri, con la medesima persona;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati sono stati commessi a distanza di tempo, nell'ambito di un diverso contesto, ciò anche considerato che i fatti oggetto della seconda sentenza si riferiscono a un periodo successivo alla prima condanna, ulteriore elemento significativo che i reati commessi successivamente sono il frutto di una nuova e distinta determinazione criminosa, e come ciò escluda pertanto che questi siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Rilevato peraltro che tale conclusione sarebbe comunque valida anche qualora la richiesta fosse•stata proposta ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, Genco, Rv. 264890 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass