Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive factual complaints regarding distinct criminal societies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Cantone's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cantone argued the lower court ignored indicators of a single criminal design despite the defendants operating in different cities. The court rejected this as a mere factual complaint and a repetition of previous arguments, noting the distinct legal entities involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on manifestly unfounded and repetitive factual complaints regarding the unity of a criminal design are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE ANTONIO nato a REGGIO EMILIA il 18/07/1973 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Cantone - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate e reiterative di profili di censura già sollevati.
Il Tribunale di Ravenna nell'ordinanza impugnata con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, evidenzia che, nel caso di specie, nonostante la contiguità temporale tra i fatti, le condotte criminose poste in essere (di bancarotta e reati fiscali) attengono a società distinte (la prima con sede a Lugo, mentre la seconda con sede a Trento), tra le quali non è stato riscontrato alcun tipo di collegamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso - volto genericamente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll luglio 2024.