Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32532/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as generic and infounded regarding execution judge's refusal to split sentence for parole eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Piccirillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Piccirillo argued that the Naples Court of Appeal violated the law by refusing to split his sentence to allow parole eligibility, claiming the execution judge lacked authority. The Court rejected this, ruling that the execution judge correctly dismissed the request as a mere repetition and affirmed that only the supervision court can decide on parole eligibility regarding obstructive crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4-bis Ord. pen.; The execution judge cannot independently rule on the splitting of sentences for parole eligibility, as this competence belongs exclusively to the supervision court acting incidentally.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge competence splitting of sentences parole eligibility inadmissible appeal obstructive crimes esecuzione delle pene revoca dell'esecutore testamentario remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 41340 del 15/10/2009, De Lido
Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina
Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, rv.
Sez. 1, n. 941 del 02/02/1999, Pistone
241311; Sez. 1, n. 941 del 02/02/1999, Pistone, Rv.
Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano
212673; Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/06/1953 avverso l'ordinanza del 12/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Piccirillo - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, riguardo all'istanza volta ad ottenere lo scioglimento del cumulo di pene esecutive così da essere ammesso a benefici penitenziari - sono generiche, nonché manifestamente infondate.

Invero, la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di Piccirillo in quanto mera riproposizione di una richiesta già rigettata sui medesimi elementi. Al riguardo detta Corte ha osservato di essersi col provvedimento precedente dichiarata incompetente, richiamando la concorde giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato ad individuare la parte di pena riferibile a reati ostativi all'applicazione di benefici penitenziari, ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., rispetto a quella imputabile a reati non ostativi, non può mai formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in via incidentale ed in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici (Sez. 1, n. 41340 del 15/10/2009, De Lido, Rv. 245075;

Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, rv. 241311; Sez. 1, n. 941 del 02/02/1999, Pistone, Rv. 212673; Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano, Rv. 207744). Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sulla abnormità dell'ordinanza impugnata neppure argomentata - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll lugl