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Ordinanza — n. 32531/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's withdrawal of appeal against surveillance court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant, Sebastian Oriti, formally withdrew the appeal against the surveillance court's rejection of his parole award request. The applicant's lawyer submitted an authenticated act of renunciation, which legally terminated the proceedings. Consequently, the court ordered the applicant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. d) c.p.p.; Withdrawal of appeal by the appellant renders the cassation request inadmissible, resulting in a judgment against the appellant for the payment of costs and fines.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs surveillance court parole award request condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. d) c.p.p.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORITI SEBASTIAN nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 31/07/1993 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; à Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che Sebastian Oriti, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa su permesso premio, ha rinunciato all'impugnazione con atto recante firma autenticata dal medesimo difensore. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024.