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Ordinanza — n. 32528/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unsupported by specific evidence of criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32528/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Buzza's appeal inadmissible for being manifestly unfounded and generic. Buzza argued the lower court ignored indicators of a single criminal design, but the appellate court correctly noted the lack of specific elements linking the theft on a Messinese boat to his association. The court ruled that the burden of proof for criminal continuity lies with the convicted party, which Buzza failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The burden of proving specific elements for criminal continuity rests on the convicted party, and appeals lacking concrete evidence or repeating previously rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity burden of proof inadmissible appeal generic arguments specific elements attività criminosa altri reati criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZA FILIPPO nato a CATANIA il 12/08/1974 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Filippo Buzza - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate, nonché, generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che, in primo luogo, non sono stati indicati gli elementi da cui evincere la medesimezza del disegno criminoso eventualmente perseguito dal ricorrente posto che, secondo l'orientamento espresso da questa Corte in materia, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza e che, in ogni caso, il furto aggravato di cui alla prima sentenza, commesso su un'imbarcazione nella provincia messinese, non sembra avere alcun collegamento con la compagine associativa di cui Buzza faceva parte, mentre i delitti contro il patrimonio, di cui alla seconda sentenza, sono stati commessi in epoca successiva, su beni totalmente differenti e in concorso con altri soggetti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1111 luglio