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Ordinanza — n. 32527/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for sentence reduction due to lack of lawyer signature on filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing lacked the mandatory signature of a registered defense attorney. The appellant, Mirra Sandro, personally submitted requests to reduce his sentence and apply consecutive sentencing rules, violating procedural requirements. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal procedure mandatory lawyer signature inadmissible appeal court costs award procedural compliance requisito della firma esecuzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di LECCEa o avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le istanze proposte da Mirra Sandro di rideterminare la pena e di applicare la disciplina della continuazione tra diverse sentenze di condanna; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'1