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Ordinanza — n. 32523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention denial due to concrete recidivism risk and lack of critical revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's refusal to grant home detention to Francesca Sesta. The Tribunal determined that Sesta's risk of recidivism was concrete due to eleven criminal offenses between 1984 and 2023, including thefts and frauds against the elderly, alongside pending cases and a lack of genuine critical revision. The Court rejected her arguments regarding good prison behavior and reparative actions, ruling that these did not negate the persistent social danger required to deny alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: The refusal of home detention is inadmissibly challenged when based on a concrete risk of recidivism derived from past criminal conduct and the absence of effective critical revision, as mere behavioral improvements in prison do not eliminate this risk.

Parole chiave

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recidivism risk assessment home detention denial social danger evaluation Tribunal of Surveillance inadmissible appeal critical revision requirement alternative measures recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.p.
Art. 166 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTA FRANCESCA nato a REGGIO CALABRIA il 28/07/1963 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la possibilità di ammettere Francesca Sesta alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare è preclusa dalla considerazione dell'incombente rischio di recidiva, reso concreto dai trascorsi criminali della condannata, autrice, tra il 1984 ed il 2023, di ben undici episodi delittuosi (sub specie, soprattutto, di furti e truffe in danno di persone anziane), dall'esistenza di ulteriori pendenze, relative anche a fatti non remoti, nonché dall'assenza di effettiva ed autentica revisione critica; che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persistente pericolosità sociale della Sesta, la cui ammissione alla misura invocata, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio di sue nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pena residua relativamente contenuta, la protrazione dell'esecuzione in forma intramuraria; che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancorato alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che il corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiva (così, tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01), la ricorrente oppone rilievi critici meramente confutativi, che — nel porre l'accento sul regolare comportamento carcerario, sul conseguente riconoscimento della liberazione anticipata e sull'iniziativa riparatoria posta in essere nei confronti di una delle persone offese — non riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così