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Ordinanza — n. 32522/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on illegal re-entry expulsion due to lack of proof for marriage-based bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a prior marriage to an Italian citizen created a statutory bar to expulsion, yet the lower court found no evidence of cohabitation at the time of the previous expulsion order. The court rejected this claim as too generic, noting the lower court correctly applied established case law requiring proof of cohabitation subsequent to the prior expulsion execution.

Regesto Legislator

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Art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The court must reject generic arguments regarding statutory bars to expulsion without specific evidence of cohabitation, as the lower court's finding of insufficient proof regarding the timing of the marriage relative to the prior expulsion order is legally sound.

Parole chiave

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illegal re-entry expulsion bar marriage cohabitation inadmissible appeal statutory impediment infrazioni alla legge sugli stranieri matrimonio fittizio entrata illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16446 del 16/03/2010, Noua, Rv. 247452 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLIU MYFTAR nato il 09/10/1992 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Myftar Balliu lamenta che il giudice di merito ha disposto la sostituzione della pena detentiva di sei mesi di reclusione, applicatagli per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato, con quella dell'espulsione per cinque anni, con accompagnamento alla frontiera, senza tenere conto della causa ostativa all'espulsione, rilevante ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituita dall'avere egli contratto matrimonio, il 9 febbraio 2018, con una cittadina italiana; che la questione è stata debitamente affrontata dalla Corte di appello, che ha rigettato il motivo di impugnazione articolato in proposito sul rilievo — confortato da risalente, ma univoco, indirizzo ermeneutico (cfr.

Sez. 1, n. 16446 del 16/03/2010, Noua, Rv. 247452 - 01) — dell'assenza di prova in ordine alla pregressa convivenza con la moglie, peraltro sposata in epoca successiva all'esecuzione del precedente provvedimento di espulsione; che il ricorrente, nel rivendicare la sussistenza della causa ostativa all'espulsione, non si emancipa da un approccio generico e, quindi, non idoneo a stimolare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec