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Ordinanza — n. 32521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of signature by a registered defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was signed personally by the convicted party rather than by a registered defense attorney. The material facts show that the appellant, Raimondo Raiola, violated the mandatory procedural requirement of Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a qualified defender to avoid automatic inadmissibility, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; A cassation appeal must be signed by a registered defense attorney to be admissible, and personal signature by the convicted party renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal defense attorney requirement procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure mandatory signature rule difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 35-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIOLA RAIMONDO nato a NAPOLI il 15/09/1975 avverso il decreto del 05/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIAdatsca3ALtsce~arti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione, così qualificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 35-bis, comma 1, e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354) l'istanza proposta il 7 febbraio 2024, è stato presentato personalmente dal condannato, Raimondo Raiola, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2