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Ordinanza — n. 32514/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unrelated to the specific violation of preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked any connection to the specific facts of the case. The appellant challenged the preventive measure violation by citing generic concerns about subsequent procedural violations, which the court deemed irrelevant to the current dispute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and directly linked to the contested decision; generic arguments unrelated to the specific facts of the violation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments preventive measures lack of connection procedural costs contravvenzione alla legge sugli stranieri assenza di persecuzione violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIELLA CONCETTO nato a PIAZZA ARMERINA il 08/11/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto, tra l'altro, a non allontanarsi dal territorio del comune di Piazza Armerina, è stato sorpreso, il 14 novembre 2022, mentre si trovava all'interno di quello di Aidone; che, con l'unico motivo di ricorso, Chiella — dopo avere correttamente indicato gli estremi (numero del procedimento e della sentenza, data di emissione e di deposito) del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la decisione contestata — articola censure del tutto prive di collegamento con la vicenda oggetto di addebito e che attengono, può ragionevolmente presumersi, ad altra violazione, temporalmente successiva, delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, onde non può che evidenziarsi l'insuperabile connotato di genericità dell'impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso