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Ordinanza — n. 32512/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to lawyer negligence in notifying a default judgment to the client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to prove his lawyer's negligence in notifying the default judgment. Although the defendant alleged personal problems prevented communication, he offered no evidence of specific actions taken to contact his counsel. Consequently, the court ruled that the defendant voluntarily waived his right to appeal by not demonstrating the required diligence.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.p.; Art. 162 c.p.p.: When a default judgment is notified to the defense lawyer at the client's elected domicile, the client is deemed to have knowledge of the proceedings; mere allegations of the lawyer's negligence without proof of specific remedial actions constitute a voluntary waiver of the right to appeal.

Parole chiave

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default judgment notification defense lawyer negligence voluntary waiver of appeal procedural inadmissibility domicile election duty of diligence cassa delle ammende difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.p.
Art. 162 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, Janu Costei Jenel
Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, Adinolfi
Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRONZO MARIO nato a ARZANO il 01/01/1969 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, Janu Costei Jenel, Rv. 284215 - 01;

Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341 - 01), sicché «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini» (Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965 - 01); che, nel caso di specie, pacifico che l'estratto contumaciale della sentenza emessa nei confronti di Mario Di Fronzo il 30 ottobre 2009 è stato ritualmente notificato all'imputato mediante consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia (meglio: a persona addetta allo studio) presso cui egli aveva volontariamente eletto domicilio, il ricorrente ha dedotto, in termini di assoluta genericità e senza offrire riscontro di sorta al suo dire, che il difensore domiciliatario, a sua volta attinto da «problemi personali con la giustizia», non gli ha comunicato l'avvenuto deposito della sentenza, senza, tuttavia, indicare — nel libello introduttivo del presente giudizio e nella successiva memoria del 30 aprile 2024 — quali iniziative egli abbia adottato, in attuazione del dovere di diligenza su di lui incombente, al fine di mettersi in contatto con il professionista; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm