Cassation court dismisses appeal regarding habitual contact requirement for prevention measures violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the defendant's repeated contacts with convicted individuals met the statutory requirement of habitual association. The defendant argued against the inclusion of subjects under oral warnings in the count of relevant contacts, but the court rejected this, citing established case law that requires multiple and stable interactions to constitute a violation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 8, comma 4 d.lgs. 159/2011: The violation of the prohibition against habitually associating with convicted persons requires a pattern of multiple and stable contacts, rendering isolated or occasional interactions insufficient to establish the requisite habitual nature of the behavior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MEO COSTANTINO nato a ASTI il 31/03/1966 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che la doglianza articolata da Costantino De Meo attiene alla sussistenza del requisito della «abitualità» della frequentazione tra l'imputato, soggetto a misura di prevenzione, e «persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza»; che, al riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che nel novero degli incontri rilevanti rientrano, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, anche quelli con soggetti che sono stati sottoposti all'avviso orale, provvedimento che rientra a pieno titolo nell'ambito delle misure di prevenzione; che il giudizio espresso dai giudici di merito, che hanno tratto argomento da sedici diversi incontri, avvenuti nell'arco di circa cinquanta giorni (dal 23 ottobre al 12 dicembre 2009) e coinvolgenti sei diverse persone, appare perfettamente ossequioso del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati)» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata (avuto ulteriormente riguardo alla maturazione del termine prescrizionale massimo in data, il 17 dicembre 2023, successiva all'emissione della sentenza impugnata, risalente al 22 settembre 2023) la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C