Recourse dismissed for inadmissibility as it concerns a non-appealed conviction issue barred by res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a conviction element not raised in the second-instance appeal. The appellant argued for a different application of sentencing criteria, but the lower court had already addressed this under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that since this issue was not specifically impugned before the appellate court, it acquired the force of res judicata and cannot be revisited in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In the judgment of legality, a recourse based on statutory provisions of the first-instance judge that were not remitted to the appellate judge with a specific ground of appeal is inadmissible, as the first-instance judgment on such points has acquired the force of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALPADULO MAURIZIO nato a CAGLIARI il 20/06/1988 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato Maurizio Dalpadulo, attinente alla legittimità della considerazione, ai fini della determinazione della pena, della recidiva qualificata, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, pagg. 7-8), l'errata applicazione dei criteri prevista dall'art. 133 cod. pen.; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso