Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide evidence of expanded work authorization needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to submit the required documents proving the need for expanded work authorization hours. The applicant argued for modified supervision measures, but the supervising judge rejected the request citing the absence of supporting evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a supervision judge's decision on alternative measures is inadmissible if the applicant fails to provide the specific documentary evidence required to substantiate the request for measure modification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLI GIUSEPPE nato a TRIESTE il 24/05/1955 avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che avverso i provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza a fronte della richiesta di modifica delle prescrizioni connesse ad una misura alternativa alla detenzione può essere proposto ricorso per cassazione, trattandosi di decisioni suscettibili di incidere sulla libertà personale (così, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01); che, nel caso di specie, l'istanza di parte è stata disattesa in ragione dell'assenza di riscontro in ordine all'esigenza di ampliare la fascia orarioudi autorizzazione al lavoro, riscontro che risulta assicurato da documenti (allegati con i numeri da 2 a 6 all'atto di impugnazione) che, per quanto consta, Carli non ha previamente posto a disposizione del giudice di sorveglianza, la cui pronunzia appare, pertanto, esente da vizi di sorta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i