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Ordinanza — n. 32505/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the petition was not signed by a registered defense attorney, violating mandatory procedural requirements. The appellant, Marco Massei, personally submitted the request on February 22, 2024, despite the law requiring such documents to be signed by a qualified defender to avoid rejection. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement special roll registration procedural fault penalty Cassazione ordinanza patrocinio obbligatorio diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSEI MARCO nato a ROMA il 31/05/1980 avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato.-a3.4fis<:b.a.11~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso, così qualificata l'istanza presentata il 22 febbraio 2024, è stato presentato personalmente dal condannato, Marco Massei, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/